Contrastare il virus COVID-19: spieghiamo tutte le misure messe in atto dal Governo italiano

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Il Governo italiano ha specificato le regole da attuare e seguire per evitare la diffusione del virus Covid-19, ecco quali sono.

Per evitare la diffusione del virus Covid-19 sono state decise quali sono per l’Italia le misure da adottare per fronteggiare l’emergenza.

Art. 1 – Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus.

a) Sospesi tutti i congressi, riunioni, eventi sociali, meeting dove sono coinvolti personale sanitario, incaricati di servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità.

b) Sospese manifestazioni ed eventi pubblici o privati svolti in ogni luogo, che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

c) Stop a competizioni ed eventi sportivi pubblici e privati, svolti in ogni luogo. In alcuni comuni sarà consentito lo svolgimento di alcune gare, eventi, sedute di allenamento a porte chiuse, in impianti sportivi all’aperto e dove non c’è presenza di pubblico. Le società sportive dovranno effettuare controlli sugli atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti. Sport e attività motorie all’aperto ammesse nel rispetto delle regole che limitano la diffusione del virus.

d) Fino al 15 marzo 2020 sospese attività didattiche in scuole, università e dove si svolgono corsi di formazione. Esclusi dalla sospensione corsi universitari legati a professioni sanitarie, di formazione medicina generale, attività di tirocinanti nelle professioni sanitarie, scuole di formazione che sono state attivate dai ministeri dell’interno e della difesa.

e) Stop a viaggi di istruzione, visite guidate, programmi di scambio gemellaggio e uscite didattiche programmate dalle scuole.

f) La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado di soggetti che ci sono assentati per malattia infettiva di durata che supera ai 5 giorni, deve avvenire con la presentazione di un certificato medico.

g) Dirigenti scolastici e collegio dei docenti si attiveranno, se possibile, per proseguire le attività didattiche scolastiche seguendo le modalità di didattica a distanza.

h) In Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica si potrà adottare la didattica a distanza, ove possibile. Una volta ritornati alla normale funzionalità, le Università potranno recuperare tutte le attività formative e di prove e verifiche utili per completare il percorso didattico.

i) Per gli studenti che non possono partecipare ad attività didattiche delle università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste potranno essere svolte se possibile a distanza, avendo dei riguardi per studenti con disabilità. Le assenze maturate dagli studenti non saranno calcolate ai fini di eventuali esami finali e valutazioni.

l) È vietato sostare nelle sale d’attesa di dipartimenti di emergenza e accettazione di pronto soccorso per chi accompagna i pazienti, salvo eccezione predisposte dal personale sanitario.

m) Viene limitato l’accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità, residenze sanitarie assistite e strutture per anziani, valutati dalle direzione sanitaria delle strutture.

n) Può essere adottato lo smart working per tutta la durata dell’ emergenza rispettando le disposizioni e gli accordi già previsti da contratto.

o) Per coloro che non hanno potuto sostenere prove d’esame è disposta una proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.

p) Viene assicurato dal Ministero della Giustizia e dalle articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale il supporto per quanto riguarda il contenimento della diffusione del Covid-19, garantendo che i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e penali per minorenni, siano attuati nel rispetto delle regole.

Art. 2 – Misure di prevenzione e informazione per l’Italia

1.Saranno applicate le seguenti misure:

  • Il personale sanitario deve attenersi a tutte le misure di prevenzione previste per la diffusione di infezioni per via respiratoria e seguire le regole di sanificazione e disinfezione degli ambienti.
  • Si raccomanda alle persone anziane affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari ed evitare luoghi affollati.
  • In scuole, università, uffici di pubbliche amministrazioni dovranno essere esposte informazioni di prevenzione igienico-sanitaria.
  • Sindaci e associazioni di categoria dovranno diffondere informazioni di prevenzione igienico sanitarie.
  • È raccomandato ai comuni, associazioni culturali e sportive, di promuovere attività ricreative individuali che possono essere svolte all’aperto singolarmente, non creando assembramenti di persone.
  • Saranno messe a disposizione di utenti e visitatori disinfettanti per le mani, in pubbliche amministrazioni e strutture del servizio sanitario e luoghi aperti al pubblico.
  • Saranno adottate delle misure adeguate per lo svolgimento di concorsi pubblici o privati rispettando la distanza di almeno un metro tra i candidati.
  • Le aziende di trasporto pubblico devono adottare interventi di sanificazione dei mezzi.
  • Chiunque sia arrivato in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemia deve comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria e al proprio medico.
  • Le modalità di trasmissione dei dati sono definite dalle regioni che indicano i nominativi e i contatti dei medici.

2.Gli operatori di sanità pubblica provvederanno a prescrivere la permanenza domiciliare seguendo le seguenti indicazioni:

  • Contattando telefonicamente facendosi dare tutte le informazioni dettagliate su luoghi di soggiorno e percorsi di viaggio per valutare il rischio di esposizione.
  • Una volta accertata la necessità di isolamento e sorveglianza sanitaria, informeranno il paziente sulle misure da adottare.
  • Accertata la necessità di isolamento e sorveglianza sanitaria l’operatore di sanità pubblica informerà il medico di medicina generale scelto dall’assistito, anche per una eventuale certificazione ai fini INPS.
  • Se si necessità la certificazione ai fini INPS per assenza dal lavoro si deve rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al medico e al datore di lavoro, dove viene dichiarato di essere sottoposti in quarantena.

3.L’operatore di sanità pubblica dovrà anche rispettare i seguenti passaggi:

  • Accertarsi dell’assenza di febbre e di sintomatologie e mettere in isolamento i conviventi.
  • Informare i pazienti dei sintomi, della modalità di contagio e delle misure da adottare per proteggere i conviventi.
  • Invitare la persona a misurare la temperatura corporea due volte al giorno.

4.Informare adeguatamente su modalità e l’applicazione delle seguenti misure:

  • Rimanere in isolamento per 14 giorni dall’esposizione al virus.
  • Stop a contatti sociali.
  • Stop a viaggi e spostamenti.
  • Essere raggiungibili per attività di sorveglianza.

5.Se una persona in sorveglianza ha sintomi del virus deve:

  • Avvertire il medico e l’operatore di sanità pubblica.
  • Indossare le mascherine e allontanarsi da conviventi.
  • Stare nella propria stanza con la porta chiusa, assicurandosi che il luogo sia ben arieggiato.

6.L’operatore di sanità pubblica quotidianamente dovrà contattare l’assistito per avere notizie e in caso di comparsa di sintomi, dopo aver consultato il medico, procederà secondo quanto previsto dalla circolare numero 5443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020.

7.È raccomandata, in tutto il territorio nazionale, l’applicazione di tutte le misure igienico sanitarie specificate.

Di seguito il decreto completo rilasciato dal Governo italiano.

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Scritto da Susanna Mele
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