Molestatore di Torino scarcerato, perché: cosa dice l’ordinanza del gip

Molestatore di Torino scarcerato, perché: cosa dice l'ordinanza del gip
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Bastano le scuse e il pentimento per tornare in libertà dopo aver molestato una ragazzina di 13 anni? È la domanda che tiene banco in queste ore dopo la decisione del gip di Torino di rimettere in libertà un commerciante di 42 anni accusato di violenza sessuale aggravata. Il caso ha scatenato le reazioni della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini, mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha inviato gli ispettori ministeriali.

Al di là della polemica politica, la scarcerazione è motivata nell’ordinanza del gip, che si muove all’interno delle regole del nostro ordinamento.

La dinamica dei fatti

È tutto accaduto la mattina di sabato 29 agosto in un minimarket della periferia nord di Torino, nel quartiere Madonna di Campagna. Alle 11.50 una ragazzina di 13 anni entra nel punto vendita e viene avvicinata dal 42enne con la scusa di una bibita, prima di essere bloccata e palpeggiata contro la sua volontà. Una scena ripresa interamente dalle telecamere del negozio.

Dai video è emerso che pochi minuti prima l’uomo aveva molestato anche un’altra cliente, una donna di 40 anni. Per questo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, reato che prevede aumenti di pena automatici quando la vittima ha meno di 14 anni.

Le scuse e la scarcerazione

Dopo due notti nel carcere Lorusso e Cutugno, l’uomo è stato interrogato e ha ammesso le sue colpe: «Ho sbagliato, non ho mai commesso reati, è la prima volta che mi succede e sono molto dispiaciuto. Non succederà più».

Il gip ha convalidato l’arresto ma non ha applicato la custodia in carcere, rimettendo l’uomo in libertà con il solo obbligo di firma: l’indagato è incensurato, si è dimostrato collaborativo fornendo le credenziali per accedere alle immagini della videosorveglianza ed è apparso pentito. Una decisione che ribalta la linea della procura di Torino, che aveva chiesto una misura ben più restrittiva e che ora ha annunciato ricorso al tribunale del Riesame.

Perché niente carcere

Il motivo sta in uno dei principi cardine del diritto penale italiano, la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 27 della Costituzione: la carcerazione prima di una sentenza definitiva non può essere una anticipazione della pena.

Il codice di procedura penale consente di privare della libertà un indagato solo in presenza di tre esigenze cautelari tassative: il pericolo di fuga, l’inquinamento delle prove e la reiterazione del reato. Nel caso di Torino, l’incensuratezza e la confessione fanno cadere i primi due punti; sul rischio di recidiva, il giudice ha valutato il pentimento come segnale di consapevolezza dell’errore. Una lettura che non convince l’opinione pubblica e la politica, ma che secondo i giuristi rispetta i meccanismi previsti dalla legge.


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